NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI ED ECONOMICHE.
Il D.L. 23 luglio 2021, nr. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, oltre ad aver prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31.12.2021, ha introdotto il nuovo art. 9-bis al D.L. n. 52/2021 che prescrive che “a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, di cui all’articolo 5;
c) Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
d) Piscine, centri natatori palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture recettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e) Sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
f) Centri termali. Parchi tematici e di divertimento;
g) Centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
i) i concorsi pubblici.”
A tal proposito occorre precisare quanto segue:
• le prescrizioni sopra elencate si applicano anche in zona gialla, arancione e rossa laddove i servizi elencati siano consentiti a determinate condizioni territoriali;
• in attesa che venga adottato specifico decreto per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo;
• i titolari o gestori dei servizi o delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge.
In materia di spettacoli, l’art. 5 del DL 52/2021, nei commi 1 e 2 sostituiti, prescrive ora che “In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni (…). Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Le misure di cui al primo periodo del comma 1, si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.”
Pagina aggiornata il 30/07/2021