30 Luglio 2021
AVVISO – Il D.L. 23 luglio 2021, nr. 105 -NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI ED ECONOMICHE.
NUOVE DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI ED ECONOMICHE.
Il D.L. 23 luglio 2021, nr. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, oltre ad aver prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31.12.2021, ha introdotto il nuovo art. 9-bis al D.L. n. 52/2021 che prescrive che “a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:
a) Servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, di cui all’articolo 5;
c) Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;
d) Piscine, centri natatori palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture recettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
e) Sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
f) Centri termali. Parchi tematici e di divertimento;
g) Centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
i) i concorsi pubblici.”
A tal proposito occorre precisare quanto segue:
• le prescrizioni sopra elencate si applicano anche in zona gialla, arancione e rossa laddove i servizi elencati siano consentiti a determinate condizioni territoriali;
• in attesa che venga adottato specifico decreto per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo;
• i titolari o gestori dei servizi o delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge.
In materia di spettacoli, l’art. 5 del DL 52/2021, nei commi 1 e 2 sostituiti, prescrive ora che “In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni (…). Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Le misure di cui al primo periodo del comma 1, si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.”
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