Descrizione
Per manifestazioni temporanee si intendono, ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), eventi quali i concerti e le feste di piazza o manifestazioni popolari quali le sagre, le feste rionali e simili, serate musicali e/o danzanti (piano-bar, karaoke, ecc.) che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precisa.)
Ufficio competente
Per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione temporanea è competente il Settore 3 – Ufficio Attività Produttive-SUAP in in via C. A. Dalla Chiesa, tel. 0982-4291.
Per gli eventi fino ad un massimo di 2000 partecipanti e che si svolgono entro le ore 01 del giorno successivo all’inizio, occorre presentare S.c.i.a. (Segnalazione certificata di inizio attività).
Le richieste devono essere presentate sulla piattaforma CalabriaSUAP
Requisiti
Requisiti soggettivi:
Autocertificazione relativa ai diritti soggettivi del richiedente previsti dalle vigenti normative (antimafia – Penali – Pendenti)
Requisiti oggettivi:
- Concessione di suolo pubblico o altra dichiarazione di disponibilità degli spazi utilizzati, solo dopo averle acquisite è lecito procedere all’occupazione;
- Nel caso di utilizzo di strutture quali tribune o sedie, o nel caso che la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso occorre il parere di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata con congruo anticipo anche al fine di provvedere, ove occorra, alla convocazione della Commissione di Vigilanza sui pubblici spettacoli di cui al suddetto art. 80 del TULPS, che dovrà esprimere parere.
Il parere di agibilità rilasciato dalla competente Commissione di vigilanza (comunale o provinciale, in base alla capienza dei locali, o al numero dei posti a sedere) ai sensi dell’art. 80 del TULPS per le strutture che ospiteranno gli spettacoli, è requisito indispensabile per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 68 stesso.
Presentazione della istanza
Eventi fino ad un massimo di 2.000 partecipanti, che si svolgono in un orario compreso tra le 8:00 e le 01:00, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
Con l’approvazione del Decreto Cultura 2024 (art.7 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 201), è stata resa definitiva, a partire dal 1° gennaio 2025, la possibilità di presentare una SCIA semplificata per gli spettacoli dal vivo con capienza massima di 2.000 spettatori..
Quindi, sarà sufficiente presentare al competente ufficio comunale (il Suap) una Scia per la realizzazione di pubblici spettacoli dal vivo fino a 2000 posti e che si dovranno svolgere entro un arco temporale compreso dalle ore 8,00 fino alle ore 01,00 del giorno seguente, con allegata relazione tecnica da parte di tecnico abilitato sull’osservanza dei requisiti di sicurezza di luogo ed impianti.
Non sarà più necessario acquisire il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
La SCIA è applicabile esclusivamente agli spettacoli dal vivo che soddisfano i seguenti requisiti:
✔ Tipologia di evento: teatro, musica, cinema e manifestazioni culturali;
✔ Orario: tra le ore 08:00 e 01:00;
✔ Numero massimo di spettatori: 2.000 persone;
✔ Carattere occasionale dell’evento.
Si precisa che questa procedura non si applica a:
- Discoteche e locali da ballo
- Spettacoli danzanti in cui il pubblico partecipa attivamente
Questi eventi, infatti, continuano a essere soggetti alle normative più restrittive in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
Modulistica
E65.01 SCIA Manifestazioni spettacolo temporanee
eventi fino ad un massimo di 2000 partecipanti previsti
Atti da allegare alla Scia
- Concessione di suolo pubblico o altra dichiarazione di disponibilità degli spazi utilizzati;
- Diritti di istruttoria pari ad € 50,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante avviso di pagamento PAGO PA emesso dai servizi online del Comune di Amantea e prima della presentazione dell’istanza
Modulistica
E65.01 SCIA Manifestazioni spettacolo temporanee
Riferimenti di legge:
- art. 68 e 80 T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)
- Legge n. 447/95
- D.M. 19.08.1996
- Regolamento CE n. 852/2004
- Decreto Ministero dell’Interno 18.12.2012
- Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (conversione, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91)
- Decreto Cultura 2024 (art.7 del D.L. 27 dicembre 2024, n. 201),
Pagina aggiornata il 10/07/2025