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12 Agosto 2009

News – Istituzione zona sorveglianza per malattia vescicolare dei suini

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ORDINANZA N°83/2009

Vista la nota del 06/08/2009 prot. N.3729/SV-A del Dipartimento di Prevenzione- Servizio Veterinario della ASP-Ambito di Lamezia Terme (CZ) acquisita agli atti con prot. n. 12904 del 07/08/2009 con la quale comunica l’insorgenza di un focolaio di malattia vescicolare del suino (MVS) in loc. Ferole del Comune di Nocera Terinese (CZ), Cod. Az. 087CZ094;

Vista la nota del 04.08.2009 della ASP –Servizio Veterinario Amantea con la quale comunica l’insorgenza di un focolaio di malattia vescicolare del suino (MVS) concernente quatto capi in zone diverse e distanti nel territorio del Comune di Amantea;

Vista la nota del 05.08.2009 della ASP –Servizio Veterinario Amantea con la quale comunica l’insorgenza di un focolaio di malattia vescicolare del suino (MVS) concernente altri due casi; 

Atteso che con ordinanza n. 80 del 05: 08.2009 la Commissione Straordinaria coi poteri del Sindaco ha disposto l’abbattimento dei suini infetti ed il loro smaltimento

Considerata l’esigenza di adottare misure di zooprofilassi e la necessità di delimitare una zona di protezione, conformemente alle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265

Visto il D.P.R. 8.2.1954 n. 320 e s.m.i.

Vista la Legge 23.1.1968 n. 34

Vista la O.M. 13.2.1973 che stabilisce misure di lotta contro la MVS

Visto il D.M. 17.02.1973 relativo alle norme integrative per la profilassi della MVS

Visto l’art. 2 della legge 23.12.1978 n. 833

Vista la Legge 2.06.1988 n. 218

Visto il D.Lgs. 22.05.1999 n. 196 (attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/32/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina)

Vista l’OM (ordinanza ministeriale) 2.12.1994

Visto il D.P.R. 17.05.1996 n. 362 che attua la direttiva 92/119 CEE

Vista la decisione della commissione 2000/4287CEE del 04.07.2000 (che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi)

Vista l’OM (ordinanza ministeriale) 26.07.2001

Visto il D. del Ministero della salute del 28.03.2007
Visto l’andamento epidemiologico della malattia;

RICHIAMATA l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria del08.05.2009 n. 93

ORDINA

per i motivi in premessa, quanto segue:

• è dichiarata “zona di sorveglianza per la malattia vescicolare dei suini” il territorio del Comune di Amantea compreso nel raggio di km. 10,00 dal focolaio individuato nel Comune di Nocera Terinese loc. Ferole cd. Az. 087CZ094 e nei casi di suini infetti
individuati in territorio di Amantea;

• il territorio del Comune di Amantea é dichiarata “zona di sorveglianza”

• all’interno della “zona di sorveglianza” il competente Servizio Veterinario dell’ASP Regione Calabria struttura di Amantea provvederà al censimento e alla identificazione delle aziende che detengono animali appartenenti alla specie sensibile, nonché a visite periodiche con esame clinico degli animali presenti e (ove necessario) alla raccolta di campioni da sottoporre a esami di laboratorio;

• è stabilito il divieto di circolazione e di trasporto degli animali di specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende;

• i mezzi e le attrezzature utilizzate nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiali che potrebbero essere contaminati (alimenti, letame, liquami) non possono uscire da un’azienda ubicata nella zona di sorveglianza, né da un macello se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale competente che provvede in particolare, prima di ogni uscita dalla zona ad ispezionare i mezzi per il trasporto dei suini;

• i suini non possono uscire dall’azienda in cui si trovano, se non previa autorizzazione dell’autorità sanitaria competente;

• le misure di cui sopra restano in vigore sino a quando non saranno ultimate tutte le operazioni previste dall’art. 14 D.P.R. 17/5/1996 n. 362 e tutte le misure prescritte per la zona di protezione;

• i detentori ed i proprietari degli animali delle specie sensibili, sono tenuti a segnalare al servizio veterinario della ASP Regione Calabria Struttura di Amantea sita in Via Baldacchini n. 83 tel. 0982 491275-79 fax 0982 428264, con la massima urgenza ogni variazione dello stato di salute dei propri animali;

DISPONE L’IMMEDIATA NOTIFICA

– ai Veterinari ufficiali, della ASP Regione Calabria Struttura di Amantea sita in Via Baldacchini n. 83 tel. 0982 491275-79 fax 0982 428264

– agli Agenti della forza pubblica (Comando Polizia Municipale – Carabinieri) i quali sono incaricati, ciascuno per parte spettante, dell’esecuzione della presente ordinanza la quale è dichiarata immediatamente esecutiva.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

L’ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Amantea e della stessa viene dato avviso pubblico.

Amantea. lì, 12.08.2009

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

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