Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo concerti e le feste di piazza o manifestazioni popolari quali le sagre, le feste rionali e simili, serate musicali e/o danzanti (piano-bar, karaoke, ecc.)
Descrizione
Per manifestazioni temporanee si intendono, ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), eventi quali i concerti e le feste di piazza o manifestazioni popolari quali le sagre, le feste rionali e simili, serate musicali e/o danzanti (piano-bar, karaoke, ecc.) che si svolgono in un determinato periodo, con una data di inizio e fine precisa.)
Ufficio competente
Per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione temporanea è competente il Settore 3 – Ufficio Attività Produttive-SUAP in in via C. A. Dalla Chiesa, tel. 0982-429213.
Per gli eventi fino ad un massimo di 1000 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, occorre presentare S.c.i.a. (Segnalazione certificata di inizio attività).
Le richieste devono essere presentate sulla piattaforma CalabriaSUAP
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Requisiti
Requisiti soggettivi:
Autocertificazione relativa ai diritti soggettivi del richiedente previsti dalle vigenti normative (antimafia – Penali – Pendenti)
Requisiti oggettivi:
• Concessione di suolo pubblico o altra dichiarazione di disponibilità degli spazi utilizzati, solo dopo averle acquisite è lecito procedere all’occupazione;
• Nel caso di utilizzo di strutture quali tribune o sedie, o nel caso che la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso occorre il parere di agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata con congruo anticipo anche al fine di provvedere, ove occorra, alla convocazione della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli di cui al suddetto art. 80 del TULPS, che dovrà esprimere parere.
Il parere di agibilità rilasciato dalla competente Commissione di vigilanza (comunale o provinciale, in base alla capienza dei locali, o al numero dei posti a sedere) ai sensi dell’art. 80 del TULPS per le strutture che ospiteranno gli spettacoli, è requisito indispensabile per ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 68 stesso.
Presentazione della istanza
eventi con oltre 200 che si svolgono in un orario compreso tra le 8:00 e le 23:00, fino ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.).
Le modifiche sono state introdotte con l’art 38-bis del D.L. n. 76 del 16.07.2020 e valgono in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 e prorogate dall’art.10 della legge 52 del 19 maggio 2022, di conversione del decreto “Riaperture” (n.24 del 24 marzo), stabilisce che “I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato “A” sono prorogati fino al 31 dicembre 2022”.
La legge 24.02.2023 n. 14 (di conversione del D.L. 29.12.2022 n. 198) ha prorogato sino al 31.12.2023 la validità di tale SCIA prevedendo come orario massimo di svolgimento dell’evento, non più le ore 23.00 del giorno di inizio, ma l’1.00 del giorno seguente rispetto a quello di inizio.
Quindi, fino al 31/12/2023 sarà sufficiente presentare al competente ufficio comunale (il Suap) una Scia per la realizzazione di pubblici spettacoli dal vivo fino a 1000 posti e che si dovranno svolgere entro un arco temporale compreso dalle ore 8,00 fino alle ore 01,00 del giorno seguente, con allegata relazione tecnica da parte di tecnico abilitato sull’osservanza dei requisiti di sicurezza di luogo ed impianti.
Altresì dovrà essere prodotta relazione attestante l’osservanza dei protocolli sanitari anti- Covid e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.
Non sarà più necessario acquisire il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Modulistica
E65.01 SCIA Manifestazioni spettacolo temporanee
Atti da allegare all’istanza
• Concessione di suolo pubblico o altra dichiarazione di disponibilità degli spazi utilizzati;
• Certificazione del corretto montaggio delle strutture installate (palchi o pedane) a firma di tecnico abilitato, se la manifestazione si svolge in uno spazio aperto, piazza o area urbana;
• Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici alla normativa CEI, firmata da un tecnico abilitato;
• Valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico abilitato;
• Piano di safety e security redatto da tecnico abilitato ai sensi della Circolare del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n 555/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 (Gabrielli) “Disposizioni per il governo e la gestione delle pubbliche manifestazioni”; Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del n. 11464 19 giugno 2017 “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”; Lettera Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del 20 luglio 2017 “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative” e Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva. (Morcone)”
• Dichiarazione semplificata resa ai sensi dell’art.16 del Regolamento comunale di acustica (per feste popolari con intrattenimenti musicali della durata massima di tre giorni, in mancanza di valutazione di impatto acustico)
• Segnalazione Certificata di Inizio Attività per attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande ai sensi dell’art.60 L.R. 1/07 (ex autorizzazione amministrativa) .
• Notifica ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004 (ex autorizzazione sanitaria) qualora vi sia somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell’ambito della manifestazione
Diritti di istruttoria pari ad € 80,00
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante avviso di pagamento PAGO PA emesso dai servizi online del Comune di Amantea e prima della presentazione dell’ istanza
eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti previsti
Nel caso di eventi e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, occorre presentare, entro le ore 24 del giorno di inizio, la S.c.i.a. completa di tutti gli allegati tecnici e della documentazione integrativa occorrente.
Atti da allegare alla Scia
• Concessione di suolo pubblico o altra dichiarazione di disponibilità degli spazi utilizzati;
• Diritti di istruttoria pari ad € 50,00
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante avviso di pagamento PAGO PA emesso dai servizi online del Comune di Amantea e prima della presentazione dell’ istanza
Modulistica
E65.01 SCIA Manifestazioni spettacolo temporanee
Riferimenti di legge:
• art. 68 e 80 T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza)
• Legge n. 447/95
• D.M. 19.08.1996
• Regolamento CE n. 852/2004
• Decreto Ministero dell’Interno 18.12.2012
• Legge 7 ottobre 2013, n. 112 (conversione, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91)
Nota: Con Decreto del Ministero dell’Interno del 18 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre, è stato stabilito che non sono più soggetti alle verifiche della prevenzione incendi previste dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”) gli spettacoli che si terranno all’aperto laddove i palchi o le pedane superassero il limite di altezza di m 0,80. In precedenza, la sola presenza di palchi di altezza superiore a 80 cm prevedeva che i pubblici spettacoli che si tenevano in luoghi aperti (piazze, strade, parchi, ecc.) fossero soggetti al titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 ed al conseguente controllo dei Vigili del Fuoco quali componenti dalle Commissioni Comunali o Provinciali di Vigilanza.
Fermi restando ora gli ulteriori obblighi previsti dal titolo IX del Decreto, diviene irrilevante l’altezza dei palchi o pedane sulle quali si devono esibire gli artisti al fine dell’assoggettamento alla predetta normativa per le sole manifestazioni che si terranno in luoghi aperti.
La legge 07.10.2013 n° 112 , G.U. 08.10.2013, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, all’art. 7 (c. 8-bis) ha apportato le seguenti modificazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931, n. 773):
a) all’articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza é sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;
b) all’articolo 69, primo comma, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza é sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo»;
c) all’articolo 71, primo comma, dopo la parola: «licenze» sono aggiunte le seguenti: «e le segnalazioni certificate di inizio attività».